IL DECRETO 5° CONTO ENERGIA
DECRETO 5 luglio 2012 .
Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti solari fotovoltaici c.d. Quinto Conto Energia
Accesso ai meccanismi di incentivazione
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all'allegato 5, con le modalità e alle
condizioni previste dal presente decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono:
a) persone fisiche;
b) persone giuridiche;
c) soggetti pubblici;
d) condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.
Accesso ai meccanismi di incentivazione
1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 5, e il rispetto dei requisiti stabiliti dal
presente decreto, i seguenti impianti accedono direttamente alle tariffe incentivanti di cui
all'articolo 5:
a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in
sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
b) impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a
seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza
dell'impianto non superiore a 12 kW;
Tipologia degli impianti incentivanti
Il decreto prevede che possano beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti che entrano in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento e che appartengano a 3 categoria :
Impianti fotovoltaici
Impianti fotovoltaici innovativi con integrazione architettonica
Impianti fotovoltaici a concentrazione
Tariffe Impianti fotovoltaici
Tariffe impianti fotovoltaici innovativi con integrazione architettonica
Tariffe impianti fotovoltaici innovativi a concentrazione
Gestione del sistema di incentivazione e regole applicative
I soggetti che richiedono le tariffe di cui al presente decreto corrispondono al GSE un contributo
per le spese di istruttoria pari a 3 € per ogni kW di potenza nominale dell'impianto per impianti fino
a 20 kW e 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW.
2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto:
a) all'atto della richiesta delle tariffe incentivanti per gli impianti di cui all'articolo 3, comma
1;
b) all'atto della richiesta di iscrizione al registro per gli altri impianti.
3. In caso di impianti iscritti nel registro in posizione non utile, il contributo di cui al comma 1 non
è dovuto qualora per il medesimo impianto sia effettuata richiesta di iscrizione a successivi registri.
4. Per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE, i soggetti responsabili
che accedono alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto e ai decreti emanati in attuazione
dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dell'articolo 25, comma 10, del decreto
legislativo n. 28 del 2011, sono tenuti, a decorrere dal 1 gennaio 2013, a corrispondere allo stesso
GSE, anche mediante compensazione degli incentivi spettanti, un contributo di 0,05 c€ per ogni
kWh di energia incentivata.
5. Il GSE pubblica le regole applicative per l'iscrizione ai registri e l'accesso alle tariffe incentivanti
di cui al presente decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
6. Le modalità di corresponsione dei contributi di cui ai commi 1 e 4 sono precisate dal GSE
nell'ambito delle regole applicative di cui al comma 5.
Tariffe incentivanti
1. Ferme restando le determinazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di
dispacciamento, per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla
quota di produzione netta immessa in rete, una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base
della potenza e della tipologia di impianto ed individuata, rispettivamente per gli impianti
fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti fotovoltaici a
concentrazione negli Allegati 5, 6 e 7. Per tutti gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW,
il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, la differenza, se
positiva, fra la tariffa onnicomprensiva di cui agli Allegati 5, 6 e 7, e il prezzo zonale orario; tale
differenza non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui ai medesimi allegati;
l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilità del
produttore. Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita, invece, una tariffa
premio, individuata nei medesimi Allegati 5, 6 e 7.
2. Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull'energia consumata in sito sono incrementate,
limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei
seguenti premi, tra loro cumulabili:
a) per gli impianti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v):
i. 20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
ii. 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
iii. 5 €/MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.
b) per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è
operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto:
i. 30 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 20 €/MWh se la potenza è superiore a 20
kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
ii. 20 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 10 €/MWh se la potenza è superiore a 20
kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
iii. 10 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 5 €/MWh se la potenza è superiore a 20
kW, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.
3. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'articolo 20 del decreto ministeriale 6 agosto
2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di
pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media
aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante
per «altri impianti fotovoltaici». Alla medesima tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su
fabbricati rurali, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto
fotovoltaico. Per l'accesso alla tariffa di cui al presente comma, a seguito dell'intervento le serre
devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli
fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non
superiore al 30%. Il predetto limite è incrementato al 50% limitatamente alle serre per le quali
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio sia stata rilasciata in data antecedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Qualora la serra non rispetti i predetti requisiti, l'impianto è
considerato ricadente nella categoria altri impianti fotovoltaici.
4. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata
in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
Tale periodo di diritto è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di
problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti
come tali dalle competenti autorità.
5. La tariffa spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto. Agli impianti
iscritti a registro che risultino entrati in esercizio in data antecedente alla data di chiusura del
periodo di presentazione delle domande di iscrizione al registro al quale risultino iscritti in
posizione utile, viene attribuita la tariffa vigente alla data di chiusura del predetto periodo. Per i soli
impianti iscritti al primo registro che risultino entrati in esercizio prima della data di cui all'articolo
1, comma 3, viene applicata la tariffa incentivante spettante agli impianti che entrano in esercizio
nel primo semestre di applicazione del presente decreto.
6. Ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, restano fermi i requisiti
professionali degli installatori degli impianti fotovoltaici, di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo n. 28 del 2011.
7. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione
comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Fatti salvi gli interventi di potenziamento,
eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto non possono comportare
un incremento della tariffa incentivante.
8. La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o unità immobiliare su cui è ubicato
l'impianto fotovoltaico congiuntamente all'impianto stesso, deve essere comunicata al GSE entro 30
giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione.
9. Agli impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, interamente adibiti
all'alimentazione di utenze in corrente continua, collegati alla rete elettrica ma che non immettono
energia in rete, spetta il premio sull'energia netta consumata in sito. La misurazione dell'energia
netta consumata in sito viene effettuata prima delle utenze in corrente continua, previa disponibilità
di misuratori di energia elettrica in corrente continua certificati e teleleggibili dal GSE, con
modalità stabilite dal medesimo GSE entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
10. L'articolo 14, comma 2, del DM 5 maggio 2011, si interpreta nel senso che le serre che non
rispettano il requisito di cui al secondo periodo possono accedere alla tariffa prevista per la
categoria "altri impianti fotovoltaici" e non alla tariffa prevista dal primo periodo.